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D.Lvo 30/04/1992 n. 2855. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 117.500 a lire 470.000. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52. 6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di idoneità tecnica, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di DLS 30/04/1992 n.285 – Nuovo codice della strada. una somma da lire 58.750 a lire 235.000. 7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di idoneità tecnica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 58.750 a lire 235.000. 8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto del contrassegno di identificazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 58.750 a lire 235.000. 9. Chiunque abusivamente fabbrica o vende contrassegni di identificazione per ciclomotori ovvero circola con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato è punito con le sanzioni previste dall'art. 100, comma 12. 10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 35.250 a lire 141.000. 11. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione che non permetta di risalire all'intestatario responsabile della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 117.500 a lire 470.000. Alla stessa sanzione è oggetto l'intestatario del contrassegno. 12. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di cui al comma 3 nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 58.750 a lire 235.000. 13. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del contrassegno di identificazione si applicano al suo intestatario le norme e le sanzioni previste dall'art. 102. 14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione prevista dal comma 8 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del ciclomotore fino al rilascio del contrassegno, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Art. 98 - Circolazione di prova 1. Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto, non sono soggetti all'obbligo di munire della carta di circo- lazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 i veicoli che facciano circolare per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento. I detti veicoli, però, devono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega. 2. La validità dell'autorizzazione è annuale; può essere confermata previa verifica dei requisiti necessari. 3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 117.500 a lire 470.000. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega. 4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire 235.000 a lire 940.000; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Art. 99 - Foglio di via 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. 2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni. 3. Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 35.250 a lire 141.000. 4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una DLS 30/04/1992 n.285 – Nuovo codice della strada. somma da lire 58.750 a lire 235.000. 5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire 117.500 a lire 470.000 e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Art. 100 - Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi 1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione. 2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. 3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione. 4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. 5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti. 6. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. 7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento. 8. Nel regolamento è stabilito il marchio ufficiale che le targhe di ogni tipo, con esclusione di quelle ripetitrici, devono portare. 9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo: a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione; b) la collocazione e le modalità di installazione; c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione. 10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo. 11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 117.500 a lire 470.000. 12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni. 13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 35.250 a lire 141.000. 14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale. 15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Dalla violazione di cui al comma 12 deriva la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Art. 101 - Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe 1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero dei lavori pubblici nella misura del venti per cento e alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura dell'ottanta per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. 2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. all'atto dell'immatricolazione dei veicoli. 3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio del documento stesso. 4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione. 5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, mo- DLS 30/04/1992 n.285 – Nuovo codice della strada. toveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 587.500 a lire 2.350.000. 6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Art. 102 - Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa 1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta. 2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere alla Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93. 3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria. 4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93.
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